Art. 2.
(Regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco).

      1. La Regione siciliana, in conformità al proprio ordinamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, contemplando l'assoluto divieto di accesso per i minori, per i residenti nei comuni limitrofi, nonché per tutti i soggetti che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative;

          b) la registrazione delle presenze per altre categorie da individuare;

          c) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con slot-machine;

          d) i giorni di chiusura e gli orari di apertura;

 

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          e) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

          f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.